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art. 297 c.p.c.


Calcolo del termine per la riassunzione dopo sospensione

Cessata la causa di sospensione del processo (art. 295 c.p.c., per esempio passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale), il processo va riassunto con ricorso entro 3 mesi (art. 297 c.p.c.). Termine perentorio.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Cause di sospensione

Tipicamente la pendenza di un procedimento pregiudiziale (es. questione di costituzionalità, questione pregiudiziale UE, processo penale pregiudicante). La sospensione termina con la decisione del procedimento pregiudicante.

Sospensione feriale

Si applica come a tutti i termini processuali a mesi.

Domande frequenti

Come riassumere?+

Con ricorso al giudice istruttore (o, se il processo è stato sospeso prima della prima udienza, con ricorso al presidente del tribunale).

Cosa succede se non si riassume?+

Estinzione del processo (art. 307 c.p.c.).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.