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art. 305 c.p.c.


Calcolo del termine per la riassunzione dopo morte o perdita di capacità

Il processo interrotto per morte o perdita di capacità della parte (artt. 299-301 c.p.c.) deve essere riassunto entro 3 mesi dall'evento o dalla sua conoscenza (art. 305 c.p.c.). Termine perentorio: in mancanza il processo si estingue.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Eventi interruttivi tipici

Morte della parte; perdita o cambiamento della capacità della parte o del suo rappresentante legale (es. interdizione, inabilitazione); morte o impedimento del difensore. L'interruzione opera automaticamente dal momento della conoscenza.

Sospensione feriale applicabile

I 3 mesi sono un termine processuale: si applica la sospensione 1°-31 agosto secondo il meccanismo di proroga (i giorni di agosto si sommano alla scadenza).

Domande frequenti

Chi può riassumere?+

Gli eredi (per la parte deceduta) o il rappresentante della parte che ha perso la capacità. Anche la controparte può riassumere chiamandoli in giudizio.

Cosa succede se nessuno riassume?+

Estinzione del processo (art. 307 c.p.c.). La domanda deve essere riproposta ex novo, salvi gli effetti sostanziali della domanda originaria già prodotti.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.