Quando si applica
La translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. opera quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente. Le parti devono riassumere il processo davanti a quest'ultimo entro il termine fissato nell'ordinanza, o, in mancanza, entro 3 mesi dalla sua comunicazione. Si distingue dalle altre ipotesi di riassunzione (morte/perdita di capacità ex art. 305 c.p.c., dopo sospensione ex art. 297 c.p.c.), che hanno regole proprie.
Dies a quo e computo a mesi
Il termine si computa a mesi secondo il calendario comune (art. 155 co. 2 c.p.c.). Il dies a quo è la data di comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza (o la diversa data eventualmente fissata).
Sospensione feriale
I giorni di sospensione feriale 1°-31 agosto caduti nel termine si sommano alla scadenza (Cass. SU n. 14699/2010).