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art. 50 c.p.c.


Calcolo del termine per la riassunzione davanti al giudice competente

La riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente va effettuata entro 3 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza, o nel termine maggiore eventualmente fissato dal giudice (art. 50 c.p.c.). In difetto, il processo si estingue.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Quando si applica

La translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. opera quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente. Le parti devono riassumere il processo davanti a quest'ultimo entro il termine fissato nell'ordinanza, o, in mancanza, entro 3 mesi dalla sua comunicazione. Si distingue dalle altre ipotesi di riassunzione (morte/perdita di capacità ex art. 305 c.p.c., dopo sospensione ex art. 297 c.p.c.), che hanno regole proprie.

Dies a quo e computo a mesi

Il termine si computa a mesi secondo il calendario comune (art. 155 co. 2 c.p.c.). Il dies a quo è la data di comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza (o la diversa data eventualmente fissata).

Sospensione feriale

I giorni di sospensione feriale 1°-31 agosto caduti nel termine si sommano alla scadenza (Cass. SU n. 14699/2010).

Domande frequenti

Cosa succede se non riassumo nei termini?+

Il processo si estingue (art. 50 ult. cpv. c.p.c.). La domanda deve essere riproposta ex novo davanti al giudice competente, con perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria salvo gli effetti della trascrizione.

Vale anche per la riassunzione dopo morte di una parte o sospensione del processo?+

No, quelle sono ipotesi separate: la riassunzione dopo morte/perdita di capacità è regolata dall'art. 305 c.p.c., quella dopo sospensione dall'art. 297 c.p.c. — termini di 3 mesi anche lì, ma con dies a quo diversi. Usa i calcolatori specifici dal registro.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.