Dies a quo: compimento del pignoramento
Il termine decorre dal giorno del compimento del pignoramento — per il mobiliare dalla redazione del verbale, per l'immobiliare dalla trascrizione, per il presso terzi dalla notifica al terzo. Il giorno di compimento si esclude dal computo (art. 155 co. 1 c.p.c.).
Effetto della decadenza
Decorso il termine senza istanza di vendita o assegnazione il pignoramento perde di diritto efficacia. Il giudice dell'esecuzione dichiara la cessazione degli effetti e il creditore, per riprendere l'esecuzione, dovrà procedere a un nuovo pignoramento (con relativi costi di notifica, iscrizione a ruolo, ecc.).
Sospensione feriale
Il termine è di natura processuale: si applica la sospensione feriale 1°-31 agosto (L. 742/1969). I giorni di agosto caduti nel termine non si contano e prolungano la scadenza.