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art. 481 c.p.c.


Calcolo del termine di efficacia del precetto

Il precetto perde efficacia se l'esecuzione (pignoramento) non viene iniziata entro 90 giorni dalla sua notifica (art. 481 c.p.c.). Decorso il termine, occorre rinotificare un nuovo precetto.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Sospensione durante l'opposizione

Se il debitore propone opposizione al precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.), i 90 giorni sono sospesi per tutta la durata del procedimento. Il termine riprende dalla decisione definitiva dell'opposizione.

Sospensione feriale

Applicabile secondo la regola generale.

Domande frequenti

Cosa serve per il nuovo precetto?+

Stesso titolo esecutivo, ma riepilogo aggiornato del credito (capitale, interessi maturati, spese precedenti). Il titolo esecutivo non perde efficacia per il decorso dei 90 giorni — perde efficacia solo l'atto di precetto.

Quando si "inizia" l'esecuzione?+

Con il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. Atti preparatori (richieste di accesso al fascicolo, ricerche del compendio) non bastano.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.