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art. 617 c.p.c.


Calcolo del termine per l'opposizione agli atti esecutivi

L'opposizione agli atti esecutivi si propone, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, o dal compimento dell'atto del procedimento esecutivo che si vuole impugnare (art. 617 c.p.c.).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Dies a quo per atto

Per il precetto: notificazione del precetto. Per l'atto di pignoramento: data del compimento. Per ordinanze del giudice dell'esecuzione: comunicazione/notificazione. Il riferimento è puntuale all'atto impugnato.

Sospensione feriale (Cass. SU 18141/2014)

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la sospensione feriale 1°-31 agosto si applica anche all'opposizione agli atti esecutivi, superando precedenti contrasti.

Domande frequenti

Differenza con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)?+

L'opposizione all'esecuzione (615) contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata (an); l'opposizione agli atti esecutivi (617) contesta la regolarità formale del singolo atto esecutivo (quomodo).

Cosa succede se l'opposizione è tardiva?+

Decadenza: l'atto opposto non può più essere contestato sotto il profilo formale. Restano salve le contestazioni di merito tramite opposizione all'esecuzione.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.