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art. 392 c.p.c.


Calcolo del termine per la riassunzione davanti al giudice di rinvio

Dopo la cassazione con rinvio, la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato deve avvenire entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione (art. 392 c.p.c.). Termine perentorio: l'inosservanza estingue l'intero giudizio (art. 393 c.p.c.).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Dies a quo: pubblicazione, non notifica

Il termine decorre dalla data di pubblicazione (deposito) della sentenza della Cassazione, non dalla sua eventuale notifica. Verifica la data nel timbro di deposito.

Estinzione e conseguenze

L'inosservanza determina l'estinzione dell'intero giudizio (art. 393 c.p.c.). Le sentenze precedenti perdono efficacia salvo quanto direttamente statuito dalla Cassazione.

Domande frequenti

Chi ha l'onere della riassunzione?+

Qualunque parte interessata. In pratica la parte vittoriosa in Cassazione, ma anche la soccombente può avere interesse alla decisione di merito.

Si applica anche al processo tributario?+

No, il rito tributario ha disciplina autonoma: 6 mesi ex art. 63 D.Lgs. 546/1992 (vedi calcolatore `riassunzione_rinvio_tributario`).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.