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art. 175 c.p.p.


Calcolo del termine per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.

L'art. 175 c.p.p. consente la restituzione nel termine quando una decadenza è stata determinata da caso fortuito, forza maggiore o, per l'imputato giudicato in absentia, da mancata effettiva conoscenza dell'atto. Termine di 10 giorni dalla cessazione del fatto impeditivo (30 per absentia).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Le due ipotesi: caso fortuito vs absentia

Per i casi ordinari (caso fortuito, forza maggiore) il termine è di 10 giorni dalla cessazione del fatto (art. 175 co. 1). Per l'impugnazione tardiva dell'imputato giudicato in absentia il termine è di 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento (art. 175 co. 2): usa override del termine in questo caso.

Sospensione feriale

Generalmente applicabile, salvo che la restituzione sia richiesta per atti urgenti (cautelari) in cui prevale il regime di non-sospensione.

Domande frequenti

Quali sono casi tipici di forza maggiore?+

Ricovero ospedaliero documentato, sciopero del personale giudiziario, calamità naturali che impediscono l'accesso agli uffici, eventi documentati che oggettivamente impediscono la conoscenza/azione.

Vale per il difensore inadempiente?+

No: l'inerzia del difensore non costituisce caso fortuito/forza maggiore secondo la giurisprudenza consolidata, salvo casi eccezionali (es. malattia improvvisa documentata).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.