Le due ipotesi: caso fortuito vs absentia
Per i casi ordinari (caso fortuito, forza maggiore) il termine è di 10 giorni dalla cessazione del fatto (art. 175 co. 1). Per l'impugnazione tardiva dell'imputato giudicato in absentia il termine è di 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento (art. 175 co. 2): usa override del termine in questo caso.
Sospensione feriale
Generalmente applicabile, salvo che la restituzione sia richiesta per atti urgenti (cautelari) in cui prevale il regime di non-sospensione.