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art. 461 c.p.p.


Calcolo del termine per l'opposizione al decreto penale di condanna

Il decreto penale di condanna (artt. 459 ss. c.p.p.) può essere opposto dall'imputato entro 15 giorni dalla notifica. L'opposizione comporta la trasformazione del procedimento in giudizio ordinario, abbreviato o richiesta di applicazione della pena.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Effetti dell'opposizione

L'imputato che oppone il decreto può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'applicazione di pena su richiesta (patteggiamento) o l'oblazione (art. 461 co. 3 c.p.p.). In difetto di opposizione il decreto diviene esecutivo.

Sospensione feriale applicabile

A differenza delle cautelari urgenti, l'opposizione al decreto penale segue la regola generale della sospensione 1°-31 agosto.

Domande frequenti

Posso opporre solo parzialmente il decreto?+

L'opposizione è atto unitario: investe l'intero decreto. Non è prevista un'opposizione parziale per singole statuizioni.

Cosa succede se l'opposizione è tardiva?+

Il decreto diviene esecutivo. L'unico rimedio è la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., se sussistono i presupposti (caso fortuito, forza maggiore, mancata effettiva conoscenza).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.