Presupposti e contenuto del rimedio
Il rimedio risarcitorio è stato introdotto dal D.L. 92/2014, conv. L. 117/2014, a seguito delle condanne CEDU all'Italia (Torreggiani e a., 2013). Il magistrato di sorveglianza dispone, in via principale, la riduzione della pena residua (1 giorno per ogni 10 di detenzione inumana). In subordine, o per il detenuto liberato, accorda 8 euro per ogni giorno di trattamento inumano.
Termine di 6 mesi per il detenuto rilasciato
Quando il rimedio non può più essere ottenuto in forma di riduzione della pena (detenuto liberato), il reclamo si propone entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione (art. 35-ter co. 3 L. 354/1975). Decorso il termine, la pretesa risarcitoria deve essere azionata davanti al tribunale civile entro il termine di prescrizione ordinario.
Sospensione feriale
Si tratta di termine processuale di natura penalistico-penitenziaria: si applica la sospensione feriale 1°-31 agosto in via generale (art. 1 L. 742/1969). I giorni di agosto caduti nel termine si sommano alla scadenza.