Distinzione: opposizione nel merito vs. atti esecutivi
L'art. 24 co. 5 riguarda l'opposizione nel merito (contestazione del credito contributivo). Per i vizi formali della cartella e dei singoli atti esecutivi resta competente il giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., termine 20 giorni. Le due opposizioni sono distinte e cumulabili (Cass. SU 7822/2020).
Dies a quo e computo
Il termine decorre dalla notifica della cartella e si computa secondo le regole generali (art. 155 c.p.c.): dies a quo escluso, scadenza il quarantesimo giorno successivo. La notifica può avvenire mediante consegna, raccomandata, o PEC (per le imprese e i professionisti iscritti in elenchi pubblici).
Sospensione feriale NON applicabile
Trattandosi di controversia in materia di previdenza obbligatoria, vige l'esclusione della sospensione feriale 1°-31 agosto (art. 3 L. 742/1969 + art. 92 disp. att. c.p.c.). Il termine corre integro anche ad agosto: attenzione alle cartelle notificate a fine luglio o ad agosto, che spesso traggono in errore i difensori abituati al civile.
Effetto della decadenza
Il mancato rispetto del termine rende incontestabile nel merito la pretesa contributiva: resta possibile solo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (vizi formali) o l'azione di accertamento negativo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.