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art. 468 co. 1 c.p.p.


Deposito della lista testi (art. 468 c.p.p.)

Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti, consulenti o persone indicate dall'art. 210 c.p.p. devono depositare in cancelleria la relativa lista almeno 7 giorni prima del dibattimento, a pena di inammissibilità (art. 468 co. 1 c.p.p.).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Computo a ritroso (giorni liberi)

Dies a quo (udienza dibattimentale) e dies ad quem (deposito) sono entrambi esclusi: fra deposito e udienza devono intercorrere 7 giorni interi. Se l'udienza è fissata per il giorno 15, la lista va depositata entro il giorno 7 (7 giorni interi tra il 7 e il 15).

Inammissibilità

Il mancato deposito o il deposito tardivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale: i testimoni non inclusi nella lista non possono essere ascoltati, salvo i casi di prova nuova o sopravvenuta (art. 493 co. 2, art. 507 c.p.p.) e con valutazione discrezionale del giudice.

Sospensione feriale

I termini processuali penali ordinari sono soggetti alla sospensione feriale 1°-31 agosto (art. 1 L. 742/1969). Il termine di 7 giorni a ritroso si interrompe ad agosto: se l'udienza è fissata a inizio settembre, il termine pratico di deposito si anticipa al 31 luglio.

Domande frequenti

Posso depositare integrazioni alla lista dopo il termine?+

Solo per prove nuove o sopravvenute (art. 493 co. 2 c.p.p.) con valutazione del giudice. L'integrazione di liste già depositate per pure dimenticanze è inammissibile.

La lista va notificata anche alle altre parti?+

No: il deposito in cancelleria è sufficiente. Le altre parti ne prendono conoscenza consultando il fascicolo o tramite l'invito del giudice (art. 468 co. 4 c.p.p.).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.