Computo a ritroso (giorni liberi)
Dies a quo (udienza dibattimentale) e dies ad quem (deposito) sono entrambi esclusi: fra deposito e udienza devono intercorrere 7 giorni interi. Se l'udienza è fissata per il giorno 15, la lista va depositata entro il giorno 7 (7 giorni interi tra il 7 e il 15).
Inammissibilità
Il mancato deposito o il deposito tardivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale: i testimoni non inclusi nella lista non possono essere ascoltati, salvo i casi di prova nuova o sopravvenuta (art. 493 co. 2, art. 507 c.p.p.) e con valutazione discrezionale del giudice.
Sospensione feriale
I termini processuali penali ordinari sono soggetti alla sospensione feriale 1°-31 agosto (art. 1 L. 742/1969). Il termine di 7 giorni a ritroso si interrompe ad agosto: se l'udienza è fissata a inizio settembre, il termine pratico di deposito si anticipa al 31 luglio.