Quando si applica
Il ricorso per Cassazione è il rimedio impugnatorio contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate in primo grado. Si propone con atto scritto (art. 581 c.p.p.) indicando i motivi tassativamente elencati dall'art. 606 c.p.p.
Sospensione feriale
Si applica salvo le ipotesi di urgenza dell'art. 2 L. 742/1969 (custodia cautelare, applicazione di misure di prevenzione, ecc.). Le impugnazioni contro le decisioni cautelari (art. 311 c.p.p.) seguono regole diverse — termine breve e sospensione esclusa.