Quando si applica
Il termine lungo opera quando il lodo non è stato notificato a istanza di parte. Se invece vi è stata notifica, decorre il termine breve di 90 giorni (art. 828 co. 1 c.p.c.). Per la decorrenza del termine lungo rileva la data dell'ultima sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri (data che risulta dal lodo stesso).
Sospensione feriale
La sospensione feriale 1°-31 agosto si applica al termine lungo annuale: i 31 giorni di agosto caduti nel termine si sommano alla scadenza, allungando il termine effettivo. È il meccanismo della proroga (Cass. SU 14699/2010), analogo a quello del termine lungo civile ex art. 327 c.p.c.
Effetto della decadenza
Decorso il termine senza impugnazione, il lodo passa in giudicato e produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.). Resta possibile la sola revocazione e l'opposizione di terzo nei casi previsti.