Motivi di impugnazione
Il lodo è impugnabile per i motivi tassativi dell'art. 829 c.p.c. (incompetenza degli arbitri, nullità della convenzione arbitrale, violazione dei principi del contraddittorio, ultra petita, ecc.). Non si può rivedere il merito.
Sospensione feriale
Si applica come per gli altri termini processuali (Cass. consolidata).