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art. 828 co. 1 c.p.c.


Calcolo del termine breve per l'impugnazione del lodo arbitrale

L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello si propone entro 90 giorni dalla notifica del lodo (art. 828 co. 1 c.p.c.). In mancanza di notifica vale il termine lungo di 1 anno dalla data del lodo (art. 828 co. 2).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Motivi di impugnazione

Il lodo è impugnabile per i motivi tassativi dell'art. 829 c.p.c. (incompetenza degli arbitri, nullità della convenzione arbitrale, violazione dei principi del contraddittorio, ultra petita, ecc.). Non si può rivedere il merito.

Sospensione feriale

Si applica come per gli altri termini processuali (Cass. consolidata).

Domande frequenti

Cosa succede in pendenza dell'impugnazione?+

Il lodo è esecutivo salvo provvedimento di sospensione della Corte d'appello adita.

L'arbitrato internazionale ha lo stesso termine?+

Generalmente sì se la sede è italiana. Per arbitrati internazionali con sede estera vigono norme di diritto internazionale privato.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.