Differenza con il rito ordinario
Nel rito ordinario il termine a comparire è di 120 giorni liberi (art. 163-bis c.p.c.). Il rito semplificato lo riduce drasticamente a 30 giorni (60 se la notifica è all'estero) per accelerare i procedimenti di minore complessità — controversie con prova semplificata, contenzioso documentale e simili.
Computo a ritroso (giorni liberi)
Dies a quo (udienza) e dies ad quem (notifica) sono entrambi esclusi: i 30 giorni si contano integri fra i due eventi. Significa che la notifica deve perfezionarsi per il destinatario almeno 31 giorni prima dell'udienza fissata.
Costituzione del convenuto
Speculare al termine a comparire: il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione (art. 281-undecies co. 4 c.p.c.), depositando comparsa con domande riconvenzionali, eccezioni in rito e di merito non rilevabili d'ufficio.
Sospensione feriale
Termine processuale ordinario: si applica la sospensione feriale 1°-31 agosto (L. 742/1969). Se il computo a ritroso intercetta agosto, la data limite per la notifica si anticipa di conseguenza.