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art. 30 co. 3 c.p.a.


Azione di risarcimento del danno (art. 30 c.p.a.)

L'azione di risarcimento per lesione di interesse legittimo si propone entro 120 giorni dalla conoscenza del fatto lesivo (art. 30 co. 3 c.p.a.). Termine di decadenza, esperibile in via autonoma o congiunta al ricorso di annullamento.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Domanda autonoma vs. cumulata

L'azione risarcitoria può essere proposta nello stesso ricorso di annullamento (cumulo) o in via autonoma (art. 30 co. 1-2 c.p.a.). Se autonoma, il dies a quo è la data di conoscenza del fatto lesivo; se conseguente all'annullamento, il termine di 120 giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento (art. 30 co. 5 c.p.a.).

Decadenza, non prescrizione

Il termine ha natura decadenziale: non si interrompe con atti stragiudiziali (diversamente dalla prescrizione ex art. 2943 c.c.). L'unico modo per impedire la decadenza è proporre ricorso davanti al TAR competente entro i 120 giorni.

Sospensione feriale

Il processo amministrativo applica la sospensione feriale 1°-31 agosto (art. 54 c.p.a.). Anche il termine decadenziale di 120 giorni è soggetto a sospensione: i giorni di agosto caduti nel termine non si contano.

Pregiudizialità amministrativa

Il giudice valuta la condotta delle parti ai sensi dell'art. 1227 c.c.: chi non si è diligentemente attivato per evitare il danno (es. omettendo l'impugnazione del provvedimento illegittimo) può vedersi escluso o ridotto il risarcimento. La giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria (CdS AP 3/2011) ha consolidato questa lettura.

Domande frequenti

Posso proporre il risarcimento se ho già perso il termine per l'annullamento?+

Sì, in via autonoma, ma con il rischio che il giudice ravvisi l'inerzia della parte ex art. 1227 c.c. e neghi o riduca il risarcimento. La giurisprudenza è restrittiva.

Vale anche per i danni da ritardo?+

Sì. L'art. 30 co. 4 c.p.a. disciplina espressamente il danno da ritardo nell'emanazione del provvedimento, con il medesimo termine di 120 giorni.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.