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art. 309 c.p.p.


Calcolo del termine per il riesame delle misure cautelari personali

Il riesame ex art. 309 c.p.p. è il rimedio principale contro le ordinanze che dispongono misure cautelari personali (custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora, ecc.). Termine di 10 giorni perentori dall'esecuzione/notifica del provvedimento.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Dies a quo e legittimazione

Il termine decorre, per l'imputato detenuto, dalla data di esecuzione del provvedimento; per l'imputato non detenuto, dalla notifica. Possono proporre riesame l'imputato, il suo difensore e — in caso di ordinanza di custodia cautelare in carcere — i soggetti legittimati in via autonoma dalle norme speciali.

Sospensione feriale ESCLUSA

La sospensione 1°-31 agosto non si applica al riesame, per la natura urgente del procedimento incidentale de libertate (Cass. Pen. SU n. 7635/2015 e precedenti consolidati). Il termine decorre integralmente anche in agosto.

Domande frequenti

Cosa succede se il riesame è proposto tardivamente?+

Inammissibilità (art. 309 co. 9 c.p.p.). Il termine è perentorio e non è prorogabile. L'unico rimedio residuo è la richiesta di revoca/sostituzione al giudice procedente.

Posso aggiungere motivi dopo la presentazione?+

Sì, fino all'inizio della discussione davanti al tribunale del riesame (art. 309 co. 6 c.p.p.). Motivi nuovi dopo quel momento sono inammissibili.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.