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art. 129 c.p.a.


Calcolo del termine per il ricorso elettorale

Il contenzioso elettorale (art. 129 c.p.a.) segue un rito speciale accelerato. Termine di 30 giorni dalla pubblicazione (o conoscenza) degli atti elettorali impugnati. NO sospensione feriale.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Atti impugnabili

Atti del procedimento elettorale di Comuni, Province, Regioni: proclamazioni, esclusioni di liste, accertamenti di ineleggibilità o incompatibilità. Termini processuali interni dimezzati per la rapidità.

Sospensione feriale ESCLUSA

L'art. 119 co. 2 c.p.a., richiamato dall'art. 129 co. 6, esclude la sospensione 1°-31 agosto per i riti accelerati. Il termine corre senza interruzioni.

Domande frequenti

Posso chiedere la sospensione cautelare degli atti?+

Sì, ma la trattazione è accelerata. Spesso il merito viene deciso prima.

Vale anche per le elezioni nazionali?+

L'art. 129 c.p.a. copre le elezioni amministrative (Comune/Provincia/Regione). Per le elezioni politiche nazionali vigono procedure proprie davanti alle Camere.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.