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art. 106 c.p.a. (richiama artt. 395, 396 c.p.c.)


Calcolo del termine per la revocazione (processo amministrativo)

La revocazione si propone, nei termini e con le modalità degli artt. 395-396 c.p.c., entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (ordinaria) o dalla scoperta del motivo (straordinaria). Sospensione feriale applicabile (art. 54 c.p.a.).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Motivi di revocazione

I motivi tassativi sono quelli dell'art. 395 c.p.c.: dolo, prove false, ritrovamento di documenti decisivi, errore di fatto, contrasto con altra sentenza, dolo del giudice. Ordinaria (nn. 4 e 5) → 60 gg da notifica; straordinaria (nn. 1, 2, 3, 6) → 60 gg da scoperta del motivo.

Sospensione feriale

Applicabile a tutti i termini di impugnazione ordinaria e straordinaria del processo amministrativo (art. 54 c.p.a.).

Domande frequenti

Posso proporre sia revocazione sia ricorso al CdS?+

I rimedi possono coesistere in casi specifici (es. revocazione contro CdS in unico grado), ma di norma sono alternativi e seguono distinte fasi temporali.

Vale anche contro le sentenze del CdS?+

Sì, la revocazione ex art. 106 c.p.a. opera per le sentenze del TAR e del CdS.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.