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art. 32 co. 3-4 L. 183/2010 + art. 6 L. 604/1966


Calcolo del termine per l'impugnazione del termine contrattuale

L'art. 32 L. 183/2010 estende il regime decadenziale dell'art. 6 L. 604/1966 ai casi di nullità del termine apposto al contratto, di trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c. e di cessione del contratto ex art. 2112 c.c. Termine di 60 giorni dalla cessazione del rapporto o dall'atto di trasferimento/cessione.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Ipotesi coperte

Termine illegittimo del contratto (a termine dichiarato nullo); trasferimento del lavoratore (per contestarne la legittimità ex art. 2103 c.c.); cessione del contratto di lavoro (per contestare l'efficacia o le conseguenze ex art. 2112 c.c.).

Decadenza sostanziale

Anche qui la sospensione feriale NON si applica.

Domande frequenti

Decorre dalla scadenza naturale o dalla risoluzione anticipata?+

Dalla data effettiva di cessazione del rapporto, quale che sia la causa (scadenza naturale, risoluzione anticipata, recesso per inadempimento).

Vale anche per i contratti di somministrazione?+

Sì, l'art. 32 L. 183/2010 si applica anche alla somministrazione di lavoro (con specifiche dettagliate dalla giurisprudenza).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.