TempusLex

art. 5 co. 3 L. 223/1991 + art. 6 L. 604/1966


Calcolo del termine per l'impugnazione del licenziamento collettivo

Il licenziamento intimato all'esito della procedura di licenziamento collettivo (L. 223/1991) deve essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso. Dopo, ricorso entro 180 giorni come per il licenziamento individuale.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Specificità del licenziamento collettivo

Oltre ai vizi tipici del licenziamento individuale (giusta causa, giustificato motivo, forma), il licenziamento collettivo può essere contestato per violazione dei criteri di scelta, della procedura sindacale, o per vizi della comunicazione preventiva ex art. 4 L. 223/1991.

Decadenza sostanziale → niente sospensione feriale

Come per il licenziamento individuale.

Domande frequenti

Il termine decorre dalla comunicazione individuale o dalla collettiva?+

Dalla comunicazione individuale del recesso (è quello l'atto di licenziamento). La procedura sindacale è presupposto, non recesso.

Posso impugnare anche solo i criteri di scelta?+

Sì, è uno dei vizi tipici. Il giudice valuta i criteri ex art. 5 L. 223/1991 (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive).

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.