TempusLex

art. 828 co. 2 c.p.c.


Data del lodo arbitrale (ultima sottoscrizione)

Dall'evento "Data del lodo arbitrale (ultima sottoscrizione)" decorre un termine processuale. Inserisci la data dell'evento e ottieni la scadenza calcolata applicando art. 155 c.p.c., L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Fallback per il caso in cui non vi sia notifica del lodo. Se in seguito interviene la notifica, il termine breve di 90 giorni prevale automaticamente.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Termine che decorre

Da questo evento decorre il seguente termine processuale: · Impugnazione del lodo arbitrale — termine lungo — 12 mesi (art. 828 co. 2 c.p.c.) TempusLex applica automaticamente il computo corretto: dies a quo escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.), sospensione feriale ove applicabile (L. 742/1969), proroga al primo giorno non festivo successivo (o anticipazione per i termini a ritroso).

Quando si applica

Fallback per il caso in cui non vi sia notifica del lodo. Se in seguito interviene la notifica, il termine breve di 90 giorni prevale automaticamente.

Sospensione feriale

Il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (L. 742/1969 come modificata dalla L. 162/2014). Se la decorrenza attraversa il periodo estivo, il computo si interrompe e riprende dal 1° settembre. Per i termini a mesi, Cassazione SU n. 14699/2010 ha chiarito che la sospensione si traduce in una proroga della scadenza di tanti giorni quanti quelli di agosto compresi nel termine.

Proroga al non festivo

Se la scadenza calcolata cade di sabato, domenica o in giorno di festività nazionale, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.). TempusLex applica automaticamente sia la sospensione feriale sia la proroga.

Domande frequenti

Cosa è esattamente "Data del lodo arbitrale (ultima sottoscrizione)"?+

Fallback per il caso in cui non vi sia notifica del lodo. Se in seguito interviene la notifica, il termine breve di 90 giorni prevale automaticamente.

Il dies a quo è compreso nel computo?+

No. Il giorno dell'evento (dies a quo) è escluso dal computo: il primo giorno conteggiato è quello immediatamente successivo (art. 155 co. 1 c.p.c.). Per i termini a ritroso, anche il dies ad quem (giorno dell'udienza) può essere escluso quando il legislatore parla di "giorni liberi" (es. art. 166 c.p.c.).

Come si applica la sospensione feriale al mio caso?+

I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano. Per i termini a giorni il decorso si interrompe e riprende il 1° settembre. Per i termini a mesi (es. il termine lungo 6 mesi) si applica una proroga della scadenza pari ai giorni di agosto compresi nel termine (Cass. SU 14699/2010). TempusLex applica tutto automaticamente.

TempusLex

Vuoi tracciare le scadenze dell'evento «data del lodo arbitrale (ultima sottoscrizione)» nel tempo?

Crea un fascicolo con TempusLex e raggruppa tutti i termini di una stessa cascade. Promemoria automatici a T-30 / 15 / 7 / 3 / 1 / 0, PDF firmabile, .ics sincronizzato. 14 giorni di prova gratuita, senza carta.

Eventi correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.