Termini che decorrono
Dall'evento decorrono in cascade i seguenti termini, ciascuno con il proprio computo: · Costituzione in giudizio del ricorrente (tributario) — 30 giorni (art. 22 D.Lgs. 546/1992) · Costituzione del resistente (tributario) — 60 giorni (art. 23 D.Lgs. 546/1992) Nel calcolatore puoi deselezionare i termini che non intendi tracciare; i rimanenti vengono calcolati in parallelo e mostrati con la traccia normativa completa.
Quando si applica
Stesso dies a quo per entrambi i termini di costituzione. Il ricorrente ha 30 giorni (perentorio, a pena di inammissibilità); il resistente 60 giorni.
Sospensione feriale
Il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (L. 742/1969 come modificata dalla L. 162/2014). Se la decorrenza attraversa il periodo estivo, il computo si interrompe e riprende dal 1° settembre. Per i termini a mesi, Cassazione SU n. 14699/2010 ha chiarito che la sospensione si traduce in una proroga della scadenza di tanti giorni quanti quelli di agosto compresi nel termine.
Proroga al non festivo
Se la scadenza calcolata cade di sabato, domenica o in giorno di festività nazionale, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.). TempusLex applica automaticamente sia la sospensione feriale sia la proroga.