Termine che decorre
Da questo evento decorre il seguente termine processuale: · Opposizione a cartella di pagamento (contributi INPS/INAIL) — 40 giorni (art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999) TempusLex applica automaticamente il computo corretto: dies a quo escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.), sospensione feriale ove applicabile (L. 742/1969), proroga al primo giorno non festivo successivo (o anticipazione per i termini a ritroso).
Quando si applica
Causa previdenziale: la sospensione feriale 1°-31 agosto NON si applica. Distinto dall'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c., 20gg) e dal contenzioso tributario (cartelle Agenzia Entrate-Riscossione per tributi).
Sospensione feriale NON applicabile
Il termine NON è soggetto alla sospensione feriale 1°-31 agosto. Il decorso prosegue anche durante il periodo estivo (deroga consolidata: per il lavoro art. 92 disp. att. c.p.c. + L. 742/1969 art. 3; per il rito cautelare amministrativo, deroga giurisprudenziale all'art. 54 c.p.a. per l'urgenza tipica).
Proroga al non festivo
Se la scadenza calcolata cade di sabato, domenica o in giorno di festività nazionale, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.). TempusLex applica automaticamente sia la sospensione feriale sia la proroga.