Termine che decorre
Da questo evento decorre il seguente termine processuale: · Termini a comparire (notifica della citazione) — 120 giorni a ritroso (art. 163-bis c.p.c.) TempusLex applica automaticamente il computo corretto: dies a quo escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.), sospensione feriale ove applicabile (L. 742/1969), proroga al primo giorno non festivo successivo (o anticipazione per i termini a ritroso).
Quando si applica
Termine a ritroso post-Cartabia: 120 gg liberi fra notifica della citazione e udienza. Per citazioni notificate all'estero vigono termini più lunghi.
Sospensione feriale (termini a ritroso)
Per i termini a ritroso ex art. 166 / 171-ter c.p.c. la sospensione feriale opera anticipando la scadenza: se l'intervallo fra deposito e udienza include agosto, il termine ultimo si sposta indietro di tanti giorni quanti quelli di sospensione caduti nell'intervallo (Cass. SU n. 1418/1997).
Anticipazione al non festivo
Se il termine ultimo a ritroso cade di sabato, domenica o festività, viene anticipato al primo giorno non festivo precedente: la proroga in avanti (art. 155 co. 4 c.p.c.) non si applica ai termini a ritroso, perché spingerebbe il deposito dopo l'udienza vanificando il termine.