Dies a quo
Il dies a quo è la data dell'ordinanza con cui il giudice rimette la causa in decisione (art. 189 c.p.c.) — fissando i termini per le comparse conclusionali e per le memorie di replica. È escluso dal computo come ogni dies a quo (art. 155 co. 1 c.p.c.).
Sospensione feriale e proroga
La sospensione 1°-31 agosto interrompe il decorso del termine se cade nel periodo. La scadenza che cade di sabato, domenica o festività nazionale è prorogata al primo giorno non festivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.).