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art. 190 co. 1 c.p.c.


Calcolo del termine per la comparsa conclusionale

Le comparse conclusionali si depositano entro 60 giorni dall'ordinanza di rimessione della causa in decisione (art. 190 co. 1 c.p.c.). Termine perentorio. Le memorie di replica seguono di ulteriori 20 giorni (vedi calcolatore dedicato `memoria_replica`).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Dies a quo

Il dies a quo è la data dell'ordinanza con cui il giudice rimette la causa in decisione (art. 189 c.p.c.) — fissando i termini per le comparse conclusionali e per le memorie di replica. È escluso dal computo come ogni dies a quo (art. 155 co. 1 c.p.c.).

Sospensione feriale e proroga

La sospensione 1°-31 agosto interrompe il decorso del termine se cade nel periodo. La scadenza che cade di sabato, domenica o festività nazionale è prorogata al primo giorno non festivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.).

Domande frequenti

Posso depositare prima della scadenza?+

Sì, è sempre possibile. La conclusionale può essere depositata in qualunque momento successivo all'ordinanza, purché entro il sessantesimo giorno.

Cosa succede se non deposito la conclusionale?+

Il giudice decide allo stato degli atti. Il mancato deposito non comporta decadenza dal diritto di sostenere la causa, ma limita la possibilità di argomentazioni scritte.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.