Materie del rito abbreviato (art. 119)
Il rito si applica, fra l'altro: ai provvedimenti delle Autorità indipendenti, all'esclusione da pubblici concorsi, alle procedure di privatizzazione e dismissione, agli atti delle commissioni ANAC, all'esercizio del golden power, ai provvedimenti relativi a impianti di produzione energetica. Elenco tassativo nell'art. 119 co. 1 c.p.a.
Termini dimezzati ma non quello del ricorso introduttivo
L'art. 119 co. 2 c.p.a. dimezza tutti i termini processuali tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo (che resta 60 giorni in primo grado) e di alcuni atti specifici. L'appello, in particolare, segue il termine breve dimezzato: 30 giorni dalla notifica della sentenza TAR.
Sospensione feriale applicabile
Diversamente dal rito appalti (art. 120) e dal rito elettorale (art. 129), il rito abbreviato comune dell'art. 119 NON deroga alla sospensione feriale 1°-31 agosto. Il termine di 30 giorni si interrompe quindi ad agosto secondo il meccanismo ordinario.